Accordo
Art. XI
58 / 66Responsabilità
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XI.
Responsabilità
1) Se l'Organizzazione è tenuta in virtù di un giudizio definitivo emesso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal consiglio, a pagare un risarcimento che comprenda costi e spese, in relazione ad atti commessi o ad obblighi assunti dall'Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, nella misura in cui il suo ammontare non possa essere interamente versato nè mediante indennizzo nè in esecuzione di un contratto assicurativo nè di altre disposizioni finanziarie, i Firmatari dovranno versare all'Organizzazione la parte rimasta inevasa dell'indennizzo, proporzionalmente alle proprie quote di investimento quali esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall'articolo IV o stabilita in applicazione di tale articolo.
2) Se un Firmatario, in quanto tale, è tenuto in virtù di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal consiglio a versare un risarcimento, compresi oneri e spese, in relazione ad un atto commesso o ad un obbligo assunto dall'Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, l'Organizzazione rimborserà al Firmatario l'ammontare dell'indennizzo versato.
3) Se una richiesta di indennizzo viene presentata ad un Firmatario, questi deve, ai fini di un rimborso da parte dell'Organizzazione, informarne senza indugio l'Organizzazione e metterla in condizione sia di suggerire un parere sulla difesa o su qualsiasi altro mezzo di risolvere il caso, sia di assicurare tale difesa o tale soluzione e, nei limiti consentiti dalla legge della giurisdizione in cui è stata intentata l'azione, di intervenire nel procedimento sia con il Firmatario che in sostituzione di esso.
4) Ove l'Organizzazione sia tenuta a rimborsare un Firmatario in virtù del presente articolo, i Firmatari, nella misura in cui il rimborso non potrà essere interamente effettuato mediante indennizzo, o in esecuzione di un contratto assicurativo o di altre disposizioni finanziarie, dovranno versare all'Organizzazione la parte non saldata della somma reclamata proporzionalmente alle rispettive quote di investimento, così come esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall'articolo IV o stabilita in applicazione di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xi