Art. V · Quote di investimento
Accordo

Art. V

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Quote di investimento

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo V. Quote di investimento 1) Le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate sulla base dell'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT. Ogni Firmatario avrà una quota di investimento pari alla sua percentuale del totale dell'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT da parte di tutti i Firmatari. L'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT si misura sulla base dei canoni percepiti dall'Organizzazione per l'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT conformemente all' della convenzione e all'articolo VIII del presente accordo. 2) Per la determinazione delle quote di investimento, l'utilizzazione nei due sensi sarà divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla nave. La parte corrispondente alla nave da cui proviene o alla quale è destinato il traffico sarà attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave. La parte corrispondente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia allorchè per un dato Firmatario il rapporto fra la parte corrispondente alla nave e la parte corrispondente al territorio è superiore al rapporto di 20 a 1 (20: 1), a tale Firmatario sarà attribuita, dopo che egli ne avrà fatto richiesta al consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1% se questa è più elevata. Ai fini del presente paragrafo si considerano navi le strutture utilizzate nell'ambiente marino per le quali il consiglio ha autorizzato l'accesso al settore spaziale INMARSAT. 3) Prima di determinare le quote di investimento sulla base della utilizzazione conformemente ai paragrafi 1), 2) e 4) sarà fissata la quota di investimento di ogni Firmatario conformemente all'allegato del presente accordo. 4) La prima determinazione delle quote di investimento sulla base dell'utilizzo del settore spaziale INMARSAT conformemente ai paragrafi 1) e 2) avrà luogo a non meno di due anni e a non più di tre anni dall'entrata in servizio operativo del settore spaziale INMARSAT nelle zone dell'Atlantico, del Pacifico e dell'Oceano Indiano; la data esatta della determinazione sarà decisa dal consiglio. Ai fini di questa prima determinazione l'utilizzo si misura su un periodo di un anno anteriormente alla prima determinazione delle quote di investimento. 5) Dopo la prima determinazione delle quote di investimento che si fondano sulla utilizzazione, le quote di investimento dovranno essere rideterminate per essere effettive: a) ad intervalli di un anno dopo la prima determinazione delle quote di investimento basate sulla utilizzazione, prendendo per base l'utilizzazione di tutti i Firmatari durante l'anno precedente; b) alla data di entrata in vigore del presente accordo per un nuovo Firmatario; c) alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario. 6) La quota di investimento di un Firmatario che divenga tale dopo la prima determinazione delle quote di investimento sulla base della utilizzazione viene determinata dal consiglio. 7) Nella misura in cui una quota di investimento viene determinata conformemente ai commi b) o c) del paragrafo 5) o al paragrafo 8), le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari verranno adeguate mantenendo le proporzioni in cui si trovavano le loro rispettive quote di investimento prima di tale adeguamento. Nel caso di un ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario, le quote di investimento dello 0,05% fissate conformemente alle disposizioni del paragrafo 8) non verranno aumentate. 8) A prescindere da qualsiasi disposizione del presente articolo, nessun Firmatario deve disporre di una quota di investimento inferiore allo 0,05% del totale delle quote di investimento. 9) In ogni rideterminazione delle quote di investimento, la quota di un Firmatario non può essere aumentata in una sola volta di oltre il 50% del suo valore iniziale, nè essere diminuita di oltre il 50% del suo valore corrente. 10) Dopo l'applicazione dei paragrafi 2) e 9), le quote di investimento non attribuite, saranno rese disponibili e ripartite dal consiglio tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento. Tale attribuzione addizionale non deve accrescere di oltre il 50% la quota di investimento corrente di un Firmatario. 11) Dopo l'applicazione del paragrafo 10), le restanti quote di investimento non attribuite saranno ripartite fra i Firmatari proporzionalmente alle quote di investimento che sarebbero toccate loro a seguito di qualsiasi rideterminazione, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 8) e 9). 12) Su richiesta di un Firmatario, il consiglio può attribuirgli una quota di investimento ridotta rispetto a quella attribuitagli sulla base dei paragrafi da 1) a 7) e da 9) a 11) se altri Firmatari compensano totalmente tale riduzione accettando volontariamente un aumento delle proprie quote di investimento. Il consiglio adotterà le procedure da seguire per ripartire equamente la quota o le quote resesi disponibili tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento.
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