Accordo
Art. IV
51 / 66Limitazione del capitale
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo IV
Limitazione del capitale
Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e dell'ammontare degli impegni contrattuali di capitale dell'Organizzazione è sottoposto ad un limite. Tale somma dovrà essere pari all'ammontare cumulativo dei contributi al capitale versati dai Firmatari in applicazione dell'articolo III, diminuito dell'ammontare cumulativo del capitale che è stato loro rimborsato in virtù del presente accordo ed aumentato dell'ammontare inevaso degli impegni contrattuali di capitale della Organizzazione. Il limite iniziale è fissato a 200 milioni di dollari statunitensi.
Il consiglio avrà il potere di modificare tale limite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-iv