Art. IV · Limitazione del capitale
Accordo

Art. IV

51 / 66

Limitazione del capitale

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo IV Limitazione del capitale Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e dell'ammontare degli impegni contrattuali di capitale dell'Organizzazione è sottoposto ad un limite. Tale somma dovrà essere pari all'ammontare cumulativo dei contributi al capitale versati dai Firmatari in applicazione dell'articolo III, diminuito dell'ammontare cumulativo del capitale che è stato loro rimborsato in virtù del presente accordo ed aumentato dell'ammontare inevaso degli impegni contrattuali di capitale della Organizzazione. Il limite iniziale è fissato a 200 milioni di dollari statunitensi. Il consiglio avrà il potere di modificare tale limite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-iv