Art. III · Contributi al capitale
Accordo

Art. III

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Contributi al capitale

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo III. Contributi al capitale 1) Ogni Firmatario contribuisce alle richieste di capitale dell'Organizzazione in proporzione della sua quota di investimento e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale alle condizioni fissate dal consiglio conformemente alle disposizioni della convenzione e del presente accordo. 2) Sono compresi nelle richieste di capitale: a) tutti i costi diretti e indiretti relativi alla progettazione, alla messa a punto, all'acquisizione, alla costruzione e alla messa in opera del settore spaziale INMARSAT, all'acquisizione di diritti contrattuali acquisiti mediante locazione, nonché agli altri beni della Organizzazione; b) i fondi ritenuti necessari per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell'Organizzazione, in attesa che essa disponga di redditi per far fronte a tali costi tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo VIII; c) i pagamenti dovuti dai Firmatari in applicazione dell'articolo XI. 3) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sarà aggiunto ad ogni somma non pagata alla scadenza fissata dal consiglio. 4) Se l'ammontare totale dei contributi al capitale che i Firmatari sono tenuti a versare nel corso di un esercizio finanziario qualsiasi supera del 50% il limite fissato in applicazione dell'articolo IV durante il periodo che precede la prima determinazione delle quote di investimento, fondata sull'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT conformemente alle disposizioni dell'articolo V, il consiglio prevede l'adozione di altre misure, tra cui il ricorso ad uno scoperto finanziario provvisorio per consentire a quei Firmatari che lo desiderino, di scaglionare il pagamento dei contributi supplementari nel corso degli anni successivi. Il consiglio determinerà il tasso di interesse da applicarsi in tali casi tenendo conto delle spese supplementari sostenute dall'Organizzazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-iii