Art. 6
Allegato

Art. 6

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In vigore dal 22 lug 1979
. Se una Parte non agisce, l'altra Parte può chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla base del promemoria che essa ha presentato. Prima di pronunciarsi il tribunale deve assicurarsi che il caso sia di sua competenza e che la questione sia fondata di fatto e di diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-6