Art. 4
Allegato

Art. 4

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In vigore dal 22 lug 1979
. 1) Ove si produca una vacanza in seno al tribunale per ragioni che il presidente o i membri del tribunale rimasti in carica ritengono indipendenti dalla volontà delle Parti o compatibili con il buon svolgimento della procedura di arbitrato, tale vacanza viene coperta conformemente alle seguenti disposizioni: a) se la vacanza deriva dal ritiro di un membro nominato da una Parte, questa sceglie un sostituito entro i dieci giorni successivi alla vacanza; b) se la vacanza risulta dal ritiro del presidente o di un altro membro nominato conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell', si procederà alla scelta di un sostituto secondo le modalità previste rispettivamente dai paragrafi 2) e 3) dell'. 2) Se in seno al tribunale si verifica una vacanza per qualsiasi altra ragione e se non si è provveduto a coprire una vacanza verificatasi nelle condizioni previste al paragrafo 1), i membri del tribunale rimasti in carica possono, su richiesta di una delle Parti, continuare la procedura ed emettere la sentenza.
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