Art. 3
Allegato

Art. 3

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In vigore dal 22 lug 1979
. 1) Nei sessanta giorni che seguono la data di ricezione da parte di tutti i convenuti degli esemplari del fascicolo di cui all', questi designano collettivamente un persona a far parte del tribunale. Nello stesso periodo di tempo i convenuti possono, congiuntamente o singolarmente, fornire ad ogni Parte e all'organo direttivo un documento contenente la loro risposta, individuale o collettiva, agli esposti di cui allo e comprendente ogni domanda riconvenzionale che promani dall'oggetto della controversia. 2) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione i due membri del tribunale si consultano per la scelta di un terzo arbitro. Questi non deve avere la medesima nazionalità di una delle Parti in controversia, non deve risiedere sul territorio di una delle Parti nè deve essere al servizio di alcuna di esse. 3) Ove l'una o l'altra parte non designi un arbitro nei termini previsti o se il terzo arbitro non viene nominato nei tempi previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia o, se egli ne è impedito ovvero abbia la medesima nazionalità di una Parte in controversia, il vice-presidente o, se questi ne è impedito o ha la medesima nazionalità di una qualunque delle Parti, il giudice più anziano che non abbia la stessa nazionalità di una qualunque delle Parti in controversia può su richiesta di una delle Parti, nominare un arbitro o più arbitri, secondo i casi. 4) Il terzo arbitro assume le funzioni di presidente del tribunale. 5) Il tribunale è costituito subito dopo la nomina del suo presidente.
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