Art. 12
Allegato

Art. 12

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In vigore dal 22 lug 1979
. A meno che il tribunale non decida altrimenti in ragione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, ivi inclusa la remunerazione dei suoi membri saranno sostenute in maniera uguale da entrambe le Parti. Allorchè esiste più di una Parte attrice o più di una Parte convenuta, il tribunale ripartisce le rispettive spese fra attori o convenuti. Allorchè l'Organizzazione è parte in una controversia, la sua quota spese in relazione all'arbitrato viene considerata una spesa amministrativa dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-12