Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 giu 1979
Le disposizioni dell'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con il presente decreto, si applicano anche per la determinazione del reddito imponibile dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni stesse hanno effetto anche per gli interessi di mora maturati nei quattro periodi d'imposta precedenti e non iscritti nei relativi bilanci il cui ammontare sia stato accantonato, previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite, nel bilancio relativo al periodo d'imposta indicato nel precedente comma ovvero, insieme con gli interessi maturati in tale periodo, nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza operare la deduzione degli accantonamenti iscritti nel bilancio allegato alla dichiarazione stessa a fronte degli interessi di mora imputati al conto dei profitti e delle perdite possono, entro un mese dalla predetta data, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione rettificativa.
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