Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana della facoltà seconda di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;
Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 13 gennaio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università del 3 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana della prima facoltà corrispondente;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiologia umana della seconda facoltà della stessa Università risulta attualmente ricoperto dal dottor Pietro Scotto Di Vettimo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della prima facoltà corrispondente della suddetta Università;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pietro Scotto Di Vettimo, alla cattedra omonima della prima facoltà corrispondente dell'Università stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 198
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-18;406#art-1