Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; Art. 61. - L'articolo è modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce anche la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 67, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Corso di laurea in scienze biologiche Art. 68. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dall' della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene; 13) genetica. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) antropologia; 4) biologia delle razze umane; 5) etnologia; 6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) idrobiologia e pescicoltura; 8) patologia generale; 9) microbiologia; 10) parassitologia; 11) entomologia agraria; 12) fisiologia vegetale; 13) patologia vegetale; 14) geologia; 15) paleontologia; 16) statistica; 17) scienza dell'alimentazione; 18) esperimentazioni di chimica; 19) virologia; 20) chimica bromatologica; 21) saggi e dosaggi farmacologici. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 95
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