Art. 2
2 / 3In vigore dal 15 nov 1979
Gli articoli 260 e 261, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 260. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) I.
2° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) II;
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) I. 3° Anno:
1) clinica e terapia ortopedica (biennale) I;
2) fisiochinesiterapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) reumo-artropatie professionali;
5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) II. 4° Anno:
1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica (biennale) II;
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) III.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;537#art-2