Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in medicina interna.
Seconda scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 679. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la seconda scuola di specializzazione in medicina interna, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Il corso ha la durata di cinque anni.
Art. 680. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.
2° Anno:
malattie dell'apparato cardio-vascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
Insegnamenti complementari:
genetica medica;
semeiotica oculistica (5° anno);
semeiotica ginecologica (5° anno);
psicologia medica (3° anno);
radiologia;
applicazioni diagnostiche e terapeutiche nella medicina nucleare (3° e 4° anno);
semeiotica dermatologica.
Art. 681. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli.
Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili l'ammissione avverrà per titoli ed esami.
Art. 682. - Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso.
Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i trentacinque iscritti.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche, gli ambulatori, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 683. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.
Gli esami biennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del quinquennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie oggetto del corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 369
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;470#art-1