Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il corso di perfezionamento in neonatologia.
Dopo l'art. 330, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia:
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 331. - È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia un corso di perfezionamento in neonatologia, il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.
Art. 332. - La durata del corso è annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti già in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (in clinica pediatrica e/o in puericultura), conseguito presso una scuola di specializzazione.
Il numero degli ammessi è stabilito in otto sulla base di esami e titoli.
Art. 333. - La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore del corso è coadiuvato da un consiglio direttivo composto dai direttori della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica e della puericultura.
Art. 334. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano e malato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato;
16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.
Le materie fondamentali saranno integrate a giudizio del consiglio direttivo, da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia e di profilassi dalla patologia perinatale.
Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche.
Art. 335. - L'allievo dovrà ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti.
In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni di assistenza e cura del neonato.
In particolare presso la sezione neonatale universitaria, la clinica ostetrico-ginecologica, la clinica pediatrica.
Art. 336. - Alla fine del corso l'allievo sosterrà un esame globale di profitto, con prove teoriche e pratiche e svolgerà una dissertazione scritta su argomento di attualità in campo neonatologico, con relativa discussione dinanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.
La sessione di esami sarà unica alla fine del corso.
All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il diploma non comporta il diritto alla qualifica di specialista.
Art. 337. - Le tasse e i contributi dovuti dall'allievo ammesso al corso sono i seguenti:
a) una tassa di immatricolazione, nella misura di L. 7.000;
b) una tassa annuale di iscrizione, nella misura di L. 30.000;
c) una soprattassa annuale di esami di profitto, nella misura di L. 7.000;
d) contributi clinici e di laboratorio, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;
e) la tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 187
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;399#art-1