Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La dizione del titolo III dello statuto "Scuole di perfezionamento e di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia", è soppressa e sostituita dalla seguente: "Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia". Gli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 94. - Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 95. - La direzione delle scuole di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La facoltà di medicina e chirurgia è chiamata a deliberare in merito.
Il direttore presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'articolo seguente; vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
Gli insegnanti sono proposti dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti, tra cultori della materia e sono nominati dalla facoltà.
Art. 96. - Il consiglio dei professori di ciascuna delle scuole di specializzazione è costituito da tutti i docenti, che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento.
Art. 97. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata dal certificato di nascita, dal certificato di laurea e dalle quietanze del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi. Il numero degli iscritti è determinato per ciascuna scuola.
L'ammissione ai corsi avviene per concorso per titoli ed esami.
Gli specializzandi che chiedono il trasferimento dalla Università di Ferrara, possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della scuola.
Art. 98. - Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza ai corsi e l'esercitazione pratica in uno, almeno, degli istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti.
Gli insegnamenti di ciascuna scuola sono quelli fissati nel presente statuto.
Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti appositi corsi per gli iscritti alla scuola.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
L'art. 99, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 102, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le facoltà presso le quali le scuole sono istituite".
Gli articoli 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 104. - Alle scuole di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non e contemplato nel presente statuto.
Art. 105. - A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di specializzazione da valere a tutti gli effetti di legge.
Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in immunoematologia:
Scuola di specializzazione in immunoematologia
Art. 157. - La scuola di specializzazione in immunoematologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in immunoematologia.
Art. 158. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 159. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 160. - La durata del corso di studi è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 161. - Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 162. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 163. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
nozioni di biochimica e di morfologia del sangue;
immunità ed allergia;
gli antigeni individuali; sistematica dei gruppi sanguigni.
2° Anno:
organizzazione e metodologia trasfusionale I;
malattie da incompatibilità gruppale;
malattie trasmesse con la trasfusione di sangue e derivati.
3° Anno:
organizzazione e metodologia trasfusionale II;
legislazione e questioni giuridiche attinenti alla trasfusione di sangue e derivati;
aspetti medico-legali dell'immunoematologia.
Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche e da conferenze attinenti alle materie di insegnamento e stabilite dal direttore della scuola.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria. È obbligatoria l'esercitazione pratica nei reparti per periodi stabiliti dal direttore della scuola.
Gli iscritti, al termine di ogni anno, per essere ammessi a quello successivo, dovranno superare, per singola disciplina, tutti gli esami di profitto sulle materie di insegnamento.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti dovranno aver superato tutti gli esami relativi alle materie dell'intero corso di studi.
L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente all'immunoematologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 186
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;392#art-1