Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unità richiesta dell'Università di Palermo in ordine alla assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di fisiologia umana............... posti n. 1 Centro di calcolo................... " 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 96
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;322#art-1