Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 192 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia. L'art. 245, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in nefrologia La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di nefrologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Nel caso specifico delle scuole di specializzazione in nefrologia solo per ragioni di forza maggiore le singole facoltà, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia, o di materia affine disponibili possono proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa disciplina. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale (1° anno). 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene ed ipertensione arteriosa; semeiotica renale (2° anno); nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapie dietetica e dialitica (1° anno); farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica (2° anno); fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 90

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;320#art-1