Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 lug 1979
Il comitato di cui al precedente formula a maggioranza pareri e proposte su: 1) le modalità di attuazione delle direttive particolari CEE ai sensi del primo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 572, anche in relazione alla possibilità di rendere obbligatorie le prescrizioni tecniche delle medesime direttive, a norma di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 9 della stessa legge n. 572/1977; 2) le modalità di attuazione delle prescrizioni tecniche sulla base degli studi effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del terzo comma dell' della legge n. 572/1977.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-19;212#art-4