Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 6 lug 1979
Il comitato di cui al precedente decide all'unanimità dei suoi componenti con voto deliberativo in merito a: 1) il coordinamento dei rapporti tra le amministrazioni preposte alla vigilanza dell'applicazione delle direttive particolari; 2) l'esercizio del controllo della produzione da parte delle amministrazioni interessate ai sensi del primo e del secondo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 572. Laddove sorgano conflitti di competenza tra i Ministeri interessati, il comitato esprime un parere da sottoporre alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-19;212#art-3