Art. 1
1 / 5In vigore dal 6 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto in particolare l' della predetta legge che prevede l'emanazione delle modalità di coordinamento delle attribuzioni riconosciute dalla medesima legge alle amministrazioni interessate all'attuazione delle direttive comunitarie;
Ritenuta la necessità di dettare le norme di applicazione delle suddette disposizioni;
Riconosciuta altresì l'esigenza di regolamentare l'attuazione di quanto stabilito all' della predetta legge circa ispezioni e controlli di competenza delle amministrazioni sopra specificate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
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Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, in connessione anche con le norme vigenti in materia di omologazione nazionale prevista dall'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-19;212#art-1