Art. 7

Art. 7

7 / 13
In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 553, 554, 555, 556 e 557, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in cardiologia Art. 553. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la prima scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 554. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 555. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 556. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 557. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-7