Art. 4
4 / 13In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 503, 504, 505 e 506, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 503. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di settanta da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 504.
Art. 504. - La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
Art. 505. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) fisica (con richiamo di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica I;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAK) II;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno:
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione);
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) oncologia generale;
b) oncologia clinica I;
c) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
a) oncologia clinica II;
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto appaia opportuno per il loro migliore svolgimento.
Art. 506. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.
Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno di corso dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-4