Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 nov 1979
L'art. 486, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in odontostomatologia, viene abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 486. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma in odontostomatologia. Il titolo per l'iscrizione è la laurea in medicina e chirurgia ed il possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Il corso della scuola ha la durata di tre anni ed il corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-3