Art. 3
3 / 13In vigore dal 7 nov 1979
L'art. 486, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in odontostomatologia, viene abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 486. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma in odontostomatologia.
Il titolo per l'iscrizione è la laurea in medicina e chirurgia ed il possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Il corso della scuola ha la durata di tre anni ed il corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-3