Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 7 nov 1979
L'ordinamento della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in seconda scuola di specializzazione in cardiologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 564, è modificato nel modo seguente: Seconda scuola di specializzazione in cardiologia Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la seconda scuola di specializzazione in cardiologia, della durata di quattro anni, che conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, dovranno superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta in un argomento di carattere cardiologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1979 Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 272
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