Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1979 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 374
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