Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 16 ago 1979
La disposizione del presente decreto avrà effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1979-80. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 81
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;316#art-2