Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . La tabella XVIII dell'ordinamento didattico vigente, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di chimica muta la denominazione in quella di chimica e propedeutica biochimica.
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