Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 5 giu 1979
Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 31
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;169#art-3