Art. 1
1 / 3In vigore dal 5 giu 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, recanti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) è variato da "ordinario" in "marche";
alle note a margine è aggiunto il comma seguente:
"Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;169#art-1