Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 411, 412 e 417, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 411. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 412. - Alle scuole di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia (salvo diversi indirizzi). È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Per ognuna di esse è fissato annualmente il numero massimo degli iscritti.
L'ammissione a tutte le scuole di specializzazione avviene per titoli ed esami.
Non è permesso di iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.
Art. 417. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 421 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia;
la scuola di specializzazione in radiologia, che conferisce il diploma di specialista in radiologia e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, conferisce ora il diploma di specialista in radiodiagnostica ed il diploma di specialista in radioterapia oncologica.
Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:
scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:
L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in cardiologia.
La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina nucleare è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare. La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di semeiotica medica dell'Università di Padova ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione e la loro immatricolazione è subordinata allo esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
teoria dei tracciati;
elementi di radiochimica;
applicazioni di diagnostica I;
tecniche di misure di radioattività.
3° Anno:
applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in psichiatria
La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del SNC;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.
2° Anno:
psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.
3° Anno:
psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.
4° Anno:
psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.
Note esplicative.
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale e di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, dell'endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette malattie psicosomatiche.
È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno;
tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in radiologia. La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiologia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche.
4° Anno:
oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sessanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Lo stesso art. 422 è integrato con l'inserimento dello ordinamento relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:
Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso. La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università di Padova.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Il numero massimo degli iscritti è di sette per anno di corso.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Le materie d'insegnamento sono così distribuite:
1° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I; patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.
2° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II; patologia chirurgica II;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione.
3° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III; patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.
4° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV; chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza I;
terapia intensiva II.
5° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V; chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza II;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso;
per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o in carenza il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Padova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 201
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-09;385#art-1