Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: "terapia intensiva".
Art. 74 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto policattedra di chirurgia toracica e cardiovascolare.
Nello stesso elenco l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali muta denominazione in quella di "istituto policattedra di scienze neurologiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 172
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-04;242#art-1