Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 apr 1979
Alla dichiarazione relativa all'anno 1979 deve essere allegato, con i dati che saranno richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'elenco delle operazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo che secondo la disciplina applicabile in tale periodo non erano soggette a registrazione e che vi sono invece soggette, se effettuate dopo, per effetto delle modificazioni apportate agli articoli da 1 a 4 dello stesso decreto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24. In caso di mancata allegazione dell'elenco si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a duecentomila. La allegazione dell'elenco si considera omessa se i dati in esso contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria non si applica se il contribuente provvede a integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
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