Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 4 apr 1979
L'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1979 è calcolata distintamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e per il periodo successivo, secondo le norme applicabili in ciascuno di essi. L'imposta dovuta, o l'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è determinata mediante la somma algebrica delle imposte e delle eccedenze che ne risultano. Le disposizioni del comma precedente non si applicano per i contribuenti che nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1979 non hanno effettuato operazioni la cui disciplina è stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.
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