Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 apr 1979
I soggetti che da data anteriore al 1 aprile 1979 esercitano attività che fino al 31 marzo 1979 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare la dichiarazione di inizio di attività entro il 30 aprile 1979. Gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni effettuate nel mese di aprile 1979 dai soggetti di cui al precedente comma possono essere adempiuti entro il successivo mese di maggio, fermo restando il termine stabilito per la liquidazione periodica e il versamento della relativa imposta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-31;94#art-4