Art. 3
3 / 10In vigore dal 4 apr 1979
I contribuenti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che nell'anno 1978 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, possono avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma del detto articolo fino al 31 maggio 1979, dandone comunicazione scritta all'ufficio, con effetto dal 1 aprile al 31 dicembre 1979.
Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto i contribuenti che si siano avvalsi della predetta facoltà anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono revocare per iscritto la relativa comunicazione.
Le cooperative e gli altri organismi associativi di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, possono avvalersi della facoltà di opzione prevista nel quinto comma dello stesso articolo fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1 aprile al 31 dicembre 1979. Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto le cooperative tra produttori agricoli e i relativi consorzi possono revocare per iscritto la dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 1979 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 nel testo vigente fino a tale data.
L'opzione fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, esplica effetto, se non revocata, fino al 31 dicembre 1979; la revoca può essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 maggio 1979 ed ha effetto dal 1 aprile dello stesso anno. I contribuenti che non si siano avvalsi della facoltà di opzione possono esercitarla fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 10 aprile al 31 dicembre di tale anno, dandone comunicazione scritta all'ufficio.
La comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 36-bis, aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, può essere fatta per la prima volta, con effetto dal 1 aprile 1979, entro il 31 maggio di tale anno.
La facoltà di opzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata fino al 31 maggio 1979 con effetto dal 1 aprile 1979 al 31 dicembre 1981.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-31;94#art-3