Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 apr 1979
Nelle liquidazioni mensili e trimestrali di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, relative al periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1979, l'imposta detraibile è calcolata senza operare la riduzione provvisoria prevista nella seconda parte del terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto. La rettifica della detrazione, prevista nell'art. 19-bis aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica per i beni ammortizzabili acquistati o importati dopo il 31 marzo 1979.
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