Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
psicologia politica;
diritto dei collegi rappresentativi;
storia e legislazione delle istituzioni scolastiche;
storia delle istituzioni militari;
storia dell'organizzazione internazionale;
logica;
ecologia;
economia e politica del lavoro;
legislazione sociale;
analisi economica;
teoria e politica dello sviluppo economico;
statistica economica;
tecnica industriale e commerciale;
storia della scienza;
economia e politica creditizia;
relazioni industriali;
organizzazione del lavoro;
diritto delle società;
diritto bancario;
diritto delle assicurazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 107
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-14;220#art-1