Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, di cui all'art. 108, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 105
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-14;214#art-1