Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 giu 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in chirurgia della mano
Art. 653. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.
Art. 654. - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 655. - Il numero dei posti disponibili è di tre per ogni anno.
Art. 656. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 657. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale I anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I anno);
anatomia funzionale della mano;
anatomia-chirurgia dell'arto superiore;
anatomia e istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesia e rianimazione.
2° Anno:
clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale II anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II anno);
tecniche di chirurgia tendinea;
tecniche di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.
3° Anno:
semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
microchirurgia dei nervi periferici;
fisiochinesiterapia;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia;
protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.
Art. 658. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.
Art. 659. - I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.
Art. 660. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 285
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-14;147#art-1