Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 130, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dalla legge 16 marzo 1976, n. 78, che, nel fissare limiti di tempo al servizio all'estero del solo personale delle carriere ausiliarie trasferito dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari ovvero assegnato ad altra sede all'estero da quella di originaria assunzione, demanda ad apposito regolamento la determinazione della aliquota massima da osservarsi ai fini dei trasferimenti del predetto personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 1346, che ha fissato tale aliquota in un terzo dei posti esistenti in organico; Considerato che detta aliquota non appare più confacente alle attuali esigenze del servizio; Ritenuto quindi necessario emanare al riguardo una nuova norma regolamentare; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; Decreta: Articolo unico Ai sensi del quarto comma dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale fissa limiti di tempo al servizio all'estero del solo personale delle carriere ausiliarie trasferito dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari ovvero assegnato ad altra sede all'estero da quella di originaria assunzione, l'aliquota degli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari per prestarvi servizio per periodi non eccedenti di volta in volta dieci anni consecutivi non può superare il settanta per cento dei posti complessivamente previsti dall'organico della carriera ausiliaria (commessi) e dall'organico della carriera ausiliaria (autisti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 14
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