Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di teoria dei sistemi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma dell'11 maggio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa del 6 giugno 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Roma;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di teoria dei sistemi dell'Università di Pisa riscritta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Iazeolla e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di teoria dei sistemi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Iazeolla, alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria della Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 83
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-24;310#art-1