Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Salerno del 9 marzo 1978 che consente il passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno del 6 giugno 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua francese dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dottor Luigi Primicile Carafa e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università medesima;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Primicile Carafa, alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1979
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 43
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-24;241#art-1