Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma del 31 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Firenze;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze del 3 novembre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà omonima al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica medica generale e terapia medica I dell'Università di Parma risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Marisa Di Donato in Mantovani e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Firenze;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Marisa Di Donato in Mantovani, alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà omonima dell'Università di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 104
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-24;211#art-1