Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Bologna, adottata il 22 settembre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di zootecnica speciale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottata il 21 novembre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di zootecnica speciale della facoltà di agraria dell'Università di Bologna; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1 agosto 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Emanuele Sottini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di zootecnica speciale della medesima facoltà dell'Università di Bologna; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1 agosto 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Emanuele Sottini, alla cattedra di zootecnica speciale della medesima facoltà dell'Università di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979 Registro n. 45 Istruzione foglio n. 183
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