Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 3 apr 1979
Nulla è innovato in ordine al primo comma dell' ed ai primi due commi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;76#art-7