Art. 1
1 / 7In vigore dal 3 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138;
Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
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L' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;76#art-1