Art. 9
9 / 9In vigore dal 27 mag 1979
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita negli enti di provenienza anteriormente alla suddetta data.
Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, decorre dalla data del passaggio alla regione siciliana del personale di cui all' del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 13
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;143#art-9