Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 27 mag 1979
Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto l'amministrazione regionale si avvale anche del personale di cui all' della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti di cui all', secondo comma, del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.
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