Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 mag 1979
Gli organi statali continuano ad esplicare la propria attività in ordine agli studi, alla ricerca ed alla informazione necessaria per la programmazione nazionale del settore. Le linee programmatiche concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicate al Ministero competente ai fini della predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto. L'amministrazione regionale, inoltre, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni trasferite con il presente decreto, può avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti nel settore.
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