Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 mag 1979
Restano di competenza dello Stato; 1) la disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; 2) la disciplina legislativa delle attribuzioni delle qualifiche professionali ai fini del collocamento; 3) le funzioni svolte dal centro di ricerca di Monteporzio Catone; 4) le attribuzioni dell'amministrazione centrale relative all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte della regione nella ipotesi di grave squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro. Sono, inoltre, di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento mediante l'erogazione di contributi alla regione e d'intesa con essa, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengono ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione; c) l'attività di formazione e di addestramento professionale svolta dalle Forze armate, dai corpi ausiliari e in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
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